Art. 3.

      1. Ai fini della presente legge, è istituito l'Albo nazionale delle comunità di bonifica e delle città di fondazione. L'Albo, le manifestazioni legate all'attività del medesimo nonché gli eventi connessi con la celebrazione annuale della Giornata nazionale sono contrassegnati da un apposito logo.
      2. Sono iscritti all'Albo di cui al comma 1 i comuni città di fondazione o comunque quelli entro i cui confini risulta rintracciabile e storicamente documentata e verificabile la realizzazione di significative opere di bonifica, intesa nella più ampia accezione sociale, economica, geografica e

 

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urbanistica. L'adesione all'Albo, le iniziative e le finalità di tale forma associativa sono disciplinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali.
      3. Nello spirito e per le finalità previste dalla presente legge, lo Stato promuove sul territorio nazionale iniziative didattiche e divulgative, di ricerca, di studio, seminariali ed espositive sulla storia della bonifica in Italia; valorizza la cultura e la storia della bonifica; supporta la conservazione del patrimonio documentario, materiale e immateriale, esistente; promuove iniziative volte a favorire la conoscenza del patrimonio conservato e incoraggia la messa in rete dello stesso, tra enti e istituzioni pubblici e privati italiani ed esteri.